Qui trovate le risposte alle domande che vengono poste di frequente riguardo la normativa italiana sulla professione del Biologo Nutrizionista.
Il Biologo Nutrizionista è un professionista che ha conseguito una laurea specialistica o magistrale e che pertanto ha potuto svolgere l’Esame di Stato ed iscriversi alla sezione A dell’Ordine Nazionale dei Biologi.
L’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione.
L’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 (Tariffario professionale) consentono al biologo di elaborare diete ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza in condizioni fisiologiche.
Se invece il cliente presume di essere affetto da una qualche patologia e vorrebbe dal biologo consigli alimentari per curarla, il biologo lo rinvierà al medico perché accerti, con le sue competenze, se il soggetto è affetto da una qualche patologia e solo dopo questo accertamento potrà determinare ed elaborare una dieta che consenta, unitamente ai farmaci consigliati dal medico, il recupero dello stato di benessere.
Va ricordato poi che il Decreto 1/8/2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ammette tanto i laureati in Medicina e Chirurgia, quanto i laureati in Biologia alle scuole di specializzazione con un percorso formativo che consente l’acquisizione di conoscenze teoriche scientifiche e professionali per la valutazione dello stato di nutrizione e dei bisogni nutritivi dell’uomo.
Il Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito alle competenze del biologo in materia di nutrizione.
In premessa, il Consiglio ha precisato testualmente che “in riferimento al biologo il Consiglio di Stato con la sentenza n.6394/05 ha affermato che le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali:
concludendo poi che “il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011).
L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.
Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93.
Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche, la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività), la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305).
Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).
Il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico.
Il Biologo in possesso di laurea di cinque anni iscritto nella Sez. A dell’Ordine Nazionale dei Biologi può svolgere la professione di Biologo nutrizionista in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali.
Il Dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale (facoltà di medicina) che organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare.
Il Dietista:
IMPORTANTE: Vogliate perdonarmi, ma il mio bimbo è ancora piccino e sarò in presenza a studio in orario e giorni ridotti.